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TARGHE
E CARTE DI CIRCOLAZIONE PER CICLOMOTORI
Il
vigente art. 97 c.d.s. ha assoggettato i ciclomotori, al fine
della loro circolazione su strada, ad una procedura di "immatricolazione"
in parte simile a quella prevista dall'art. 93 c.d.s. per
gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi.
Infatti, per poter circolare su strada, i ciclomotori debbono
essere provvisti di un certificato di circolazione (contenente
i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, il numero
di targa ed i dati identificativi dell'intestatario), e di
una targa che presenta le caratteristiche stabilite con il
d.P.R. n. 153/2006.
L'obbligo di munirsi della nuova targa e del relativo certificato
di circolazione sussiste nel caso di ciclomotori nuovi di
fabbrica o comunque immessi per la prima volta in circolazione
sul territorio italiano a decorrere dal 14 luglio 2006.
Ciò
significa che, in caso di acquisto di un ciclomotore nuovo
di fabbrica o che non ha mai circolato in Italia, il proprietario
non può applicarvi il contrassegno di identificazione del
quale sia già eventualmente in possesso, ma dovrà comunque
richiedere il rilascio della targa e del relativo certificato
di circolazione.
L'art.
170, comma 2, c.d.s. prevede che il trasporto di altre persone
è ammesso a condizione che il conducente sia maggiorenne e
che sul certificato di circolazione sia indicato il posto
per il passeggero; pertanto, laddove ci si voglia avvalere
di tale possibilità, risulta imprescindibile che il ciclomotore
sia munito di certificato di circolazione e, quindi, di nuova
targa; peraltro, in caso di violazione, è prevista la confisca
del ciclomotore, a norma dell'art. 213, comma 2 sexies, c.d.s.
(introdotto dall'art. 5-bis del decreto legge n. 115/2005,
a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione
dalla legge n. 168/2005).
Il
decreto del 2 febbraio 2011 sancisce, inoltre l'obligo
per tutti i ciclomotori già circolanti di munirsi di
nuova targa e relativo certificato di circolazione secondo
il seguente calendario:
-
entro il 01.06.2011 per i ciclomotori muniti di contrassegno
la cui sequenza numerica inizia per 0, 1, 2.
-
entro il 31.07.2011 per i ciclomotori muniti di contrassegno
la cui sequenza numerica inizia per 3, 4, 5.
-
entro il 29.09.2011 per i ciclomotori muniti di contrassegno
la cui sequenza numerica inizia per 6, 7, 8.
-
entro il 28.11.2011 per i ciclomotori muniti di contrassegno
la cui sequenza numerica inizia per 9 e la cui sequenza alfanumerica
inizia per A.
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