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TARGA
PROVVISORIA DI CARTONE
Secondo
l'art. 99 del codice della strada, gli autoveicoli, i motoveicoli
e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento
e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi
ai transiti di confine per l'esportazione, per partecipare
a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre
o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ede usati, devono essere
muniti di foglio di via e di una targa provvisoria rialsciati
da un ufficio competente del Dipartimento dei trasporti terrestri.
Il
foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali
prescrizioni tecniche. La durata non può eccedere i
sessanta giorni. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione
di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio competente
del Dipartimento dei trasporti terrestri, può rilasciare
alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza
limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta
giorni.
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