|
LICENZE
COMUNITARIE PER TRASPORTI INTERNAZIONALI DI COSE O PERSONE
Le
imprese di autotrasporto merci conto terzi regolarmente iscritte
all'Albo degli autotrasportatori, che intendono effettuare
trasporti internazionali nell'ambito dei paesi della Comunità
Europea con autoveicoli:
-
il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei
rimorchi, superi 6 tonnellate
-
il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi,
superi 3,5 tonnellate
e
le imprese di trasporto passeggeri mediante autobus
immatricolati in noleggio con conducente
devono
essere in possesso della licenza comunitaria che viene rilasciata
dal Ministero dei Trasporti di Roma.
A
bordo dell'autoveicolo deve essere sempre presente una copia
certificata conforme all'originale, rilasciata dall'Ufficio
provinciale della motorizzazione civile della provincia di
residenza dell'impresa.
Rilascio
licenza comunitaria (originale)
La licenza comunitaria viene rilasciata dal Ministero
dei Trasporti di Roma:
- in
un unico originale che deve essere conservato agli atti
dell'impresa
-
ha validità di cinque anni
- è
rinnovabile
-
non è cedibile a terzi
-
deve essere restituita in caso di cessazione dell'attività
-
serve per richiedere le copie conformi
Richiesta
delle copie conformi delle licenze CEE
(massimo 1 copia per ogni veicolo avente diritto)
Presentare la domanda e allegare :
-
attestazione versamento (per domanda e per ogni veicolo
)
-
attestazione versamento (per ogni veicolo)
-
fotocopia della licenza CEE originale
Rinnovo
della licenza comunitaria
La licenza CEE deve essere rinnovata
-
alla scadenza della validità dei 5 anni
-
in caso di variazione della sede e/o della ragione sociale
dell'impresa
Restituzione
delle copie conformi della licenza CEE
Le copie conformi vanno restituite all'ufficio provinciale
della motorizzazione civile in caso di :
-
rinnovo della licenza CEE e rilascio di nuove copie conformi
della stessa
-
cessazione dell'attività
Trasporti che devono essere liberati da ogni regime
di licenza comunitaria e da ogni altra autorizzazione di trasporto
1. I trasporti postali effettuati nell'ambito di un
regime di servizio pubblico.
2. Trasporti di veicoli danneggiati o da riparare.
3. Trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale
a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi
6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello
dei rimorchi, non superi 3,5 tonnellate.
4. Trasporti di merci con autoveicoli sempreché
sussistano le condizioni seguenti:
a) le merci trasportate devono appartenere all'impresa
o essere state da essa vendute, acquistate, date o prese in
affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;
b) il trasporto deve servire a far affluire le merci
all'impresa, o a spedirle dall'impresa stessa, oppure a spostarle
all'interno dell'impresa, o, per esigenze aziendali, all'esterno
dell'impresa stessa;
c) gli autoveicoli adibiti a tale trasporto devono
essere guidati dal personale dell'impresa;
d) i veicoli che trasportano le merci debbono essere
di proprietà dell'impresa o essere stati da questa
acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo
caso essi soddisfino le condizioni previste dalla Direttiva
n. 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa
all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per
il trasporto di merci su strada.
Questa disposizione non si applica in caso di utilizzazione
di un veicolo di sostituzione durante un guasto di breve durata
del veicolo usato normalmente;
e) il trasporto deve costituire soltanto un'attività
accessoria nell'ambito di tutte le attività dell'impresa.
5. Trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature
mediche, nonché altri articoli necessari in caso di
soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità
naturali.
|