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AUTOTRASPORTO
DI COSE IN CONTO PROPRIO
Requisiti
L'
art. 31 della legge 298/74 prevede che il trasporto di cose
in conto proprio e' tale se eseguito da persone fisiche ovvero
da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque
sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrono
tutte le seguenti condizioni:
-
il trasporto avvenga con un veicolo di proprietà o
in usufrutto acquistato con patto di riservato dominio o presi
in locazione con facoltà di compera (leasing);
-
il veicolo sia guidato personalmente dal proprietario o da
un suo dipendente;
-
il trasporto non costituisca attività economicamente
prevalente e rappresenti solo un'attività complementare
o accessoria nel quadro dell'attività principale svolta;
-
le merci trasportate siano di proprietà di chi effettua
il trasporto o siano da questi prodotte e vendute, prese in
comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate,
trasformate, riparate o migliorate in conformità all'attività
principale o siano da lui tenute in deposito o in custodia;
-
le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche
abbiano stretta attinenza con l'attività principale
dell'impresa;
-
i costi dell'attività di trasporto non costituiscano
la parte preponderante dei costi totali dell'attività
dell'impresa;
-
il titolare della licenza sia in possesso del requisito morale
previsto dalla legge 575/65 "Disposizioni contro la mafia".
La
licenza
L'esercizio
dell'autotrasporto di cose per conto proprio è subordinato
al possesso di apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione
Provinciale, competente per territorio, cui va indirizzata
la domanda di rilascio.
Se l'attività di autotrasporto di cose in conto proprio
è effettuata con un autoveicolo fino a 6 tonnellate
di massa complessiva non occorre la licenza.
Per autoveicoli di portata superiore alle 3 tonnellate il
rilascio della licenza è subordinato al parere dell'apposita
Commissione consultiva per l'autotrasporto di cose in conto
proprio, gestita dalla Provincia, ed alla presentazione di
idonea documentazione. Quest'ultima deve dimostrare che le
esigenze del richiedente, e l'attività svolta, giustifichino
l'impiego del veicolo del tipo e della portata indicati.
La licenza indica anche le cose o le classi di cose autorizzate
al trasporto.
L'elencazione è tassativa e il trasporto di cose non
comprese nella licenza si configura come trasporto abusivo.
La licenza è nominativa: se il veicolo viene ceduto,
occorre il rilascio di una nuova licenza a nome del nuovo
interessato.
Per l'immatricolazione del veicolo, la licenza dovrà
essere presentata all'Ufficio Periferico del Dipartimento
dei Trasporti Terrestri (Motorizzazione Civile).
La licenza è rilasciata per ogni singolo veicolo.
La licenza deve essere concessa entro il termine perentorio
di 45 giorni dalla data di presentazione dell'intera documentazione
richiesta.
Le imprese di nuova costituzione (la cui dichiarazione di
inizio attività in CCIAA risulti inferiore ai 12 mesi
antecedenti la data di presentazione dell'istanza) possono
ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile,
avente validità per 18 mesi, a condizione che favoriscano
la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego
del veicolo o dei veicoli, in quanto impossibilitati a dichiarare
il conto economico dell'impresa stessa.
Entro la data di scadenza della licenza provvisoria, l'intestatario
ha l'onere di presentare istanza di licenza definitiva correlata
dalla documentazione richiesta.
Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione in
un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio
istituito presso ciascun ufficio provinciale.
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la domanda
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