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ISCRIZIONI
ALBO AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO TERZI
PREMESSA
Dal
17 agosto 2005 l'accesso alla professione di trasportatore
su strada di merci e persone è unitariamente regolato
dal DLG 22.12.2000, n. 395.
Costituisce
esercizio della professione di trasportatore su strada per
conto terzi di cose, l'attività dell'impresa, diversa
dal trasporto per conto proprio (art. 31, legge n. 298/1974),
eseguita, mediante autoveicoli, per trasporto di cose verso
un corrispettivo (DLG n. 395/2000).
È soggetto alla disciplina del DLG n. 395/2000 chiunque
(persona fisica, giuridica o associazione, con o senza scopo
di lucro, privata o pubblica) svolga lattività
sopra indicata.
La
nuova disciplina unificata di accesso alle due professioni
prevede, come le precedenti, la dimostrazione dei tre requisiti:
-
idoneità morale (onorabilità);
- idoneità professionale (professionalità);
- capacità finanziaria.
La
dimostrazione del possesso dei tre requisiti è necessaria
per le imprese di autotrasporto per conto terzi di cose, per
l'iscrizione all'Albo e il successivo esercizio dell'attività;
i requisiti devono sussistere al momento della presentazione
della domanda di iscrizione all'Albo.
I
suddetti requisiti devono permanere per il periodo di iscrizione
all'Albo degli autotrasportatori.
Le
imprese che esercitano l'attività di trasportatore
su strada di cose per conto terzi esclusivamente mediante
autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore
a 1,5 t effettuano l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori
dimostrando il solo requisito dell'onorabilità.
Sono
esentate dalla dimostrazione dei citati tre requisiti le imprese
di autotrasporto di cose per conto di terzi e persone già
autorizzate alla data del 31 dicembre 1977.
ADEGUAMENTO
AI REQUISITI PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI ISCRITTE
ALLALBO PRIMA DEL 17/08/205
devono
adeguarsi ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del DLG
n. 395/2000 entro il 17.8.2007:
Le
imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte
all'Albo tra l'1.1.1978 e il 31.5.1987, con il beneficio dell'esenzione
dalla dimostrazione dei requisiti della capacità professionale
e finanziaria previsto dall'art. 9, DM n. 508/1987, modificato
dal DM n. 100/1988.
devono
adeguarsi ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del DLG
n. 395/2000 entro il 17.8.2009:
Le
imprese di autotrasporto iscritte all'Albo alla data del 16.8.2005,
con il beneficio dell'esenzione dalla dimostrazione dei requisiti
della capacità professionale e finanziaria previsto
dall'art. 1, cc. 2 e 3 , del DM n. 198/1991,. Il termine per
l'adeguamento anzidetto è applicabile soltanto se le
imprese interessate utilizzano esclusivamente i tipi di autoveicoli
rispettivamente contemplati dall'art. 1, cc. 2 e 3, del DM
n. 198/1991.
in
occasione della prima verifica del permanere dei requisiti
da parte dell'autorità competente (Tale verifica periodica
deve essere effettuata, a discrezione dell'autorità
competente, con periodicità massima triennale):
Le
aziende di autotrasporto che, ai sensi dei DM n. 198/1991
e n. 448/1991, hanno dimostrato il requisito della capacità
finanziaria mediante attestazione rilasciata da una società
finanziaria, si adeguano al requisito di cui all'art.6 del
DLG n. 395/2000 (che prevede il rilascio dell'attestato esclusivamente
da parte di istituti bancari).
Confronto
normativo |