Agenzia Gallia di Sandro Colazingari - 
Studio di Consulenza Automobillistica

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CONVERSIONE O RICONOSCIMENTO DELLA PATENTE ESTERA

 

I titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente purché non residenti in Italia da più di un anno.

La patente estera (extracomunitaria) deve essere accompagnata dal permesso internazionale di guida (rilasciato dallo Stato estero che ha emesso la patente) ovvero da una traduzione ufficiale in lingua italiana.

Dopo un anno dall'acquisizione della residenza in Italia i titolari di patente di guida extracomunitaria non sono più abilitati alla conduzione di veicoli sul territorio italiano.
E' possibile convertire la patente di guida extracomunitaria in patente italiana se è stata rilasciata da uno degli Stati riportati nel sottostante elenco.

I titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione Europea possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente, senza obbligo di conversione dopo un anno dall'acquisizione di residenza in Italia. 

Per le patenti rilasciate da Stati dell’Unione Europea è consigliabile richiedere, in alternativa, la conversione oppure il riconoscimento di validità (ad esempio per facilitare le procedure di rinnovo o duplicato patente)

La conversione consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera.

Il riconoscimento consiste nel rilascio di un tagliando da applicare sulla patente estera. 

Elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti (dati aggiornati a maggio 2009): 

ALBANIA (fino al 15/08/2014); ALGERIA; ARGENTINA; AUSTRIA; BELGIO; BULGARIA; CIPRO; CROAZIA; DANIMARCA; EL SALVADOR (fino al 19/09/2014); ESTONIA; FILIPPINE; FINLANDIA; FRANCIA; GERMANIA; GIAPPONE; GRAN BRETAGNA; GRECIA; IRLANDA; ISLANDA; LETTONIA; LIBANO; LIECHTENSTEIN; LITUANIA; LUSSEMBURGO; MACEDONIA; MALTA; MAROCCO; MOLDOVA; NORVEGIA; PAESI BASSI; POLONIA; PORTOGALLO; PRINCIPATO DI MONACO; REPUBBLICA CECA; REPUBBLICA DI COREA; REPUBBLICA SLOVACCA; ROMANIA; SAN MARINO; SLOVENIA; SPAGNA; SVEZIA; SVIZZERA; TAIWAN; TUNISIA; TURCHIA; UNGHERIA; URUGUAY (fino al 12/12/2014);


CONVERSIONE PERMESSA SOLO AD ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI

Canada (personale diplomatico e consolare)

Cile (personale diplomatico e loro familiari)

Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)

Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

Documenti necessari per la conversione:

 Patente estera posseduta in visione (e relativa fotocopia fronte - retro) 

2 foto recenti formato tessera, di cui una autenticata, su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica

Certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 mesi, rilasciato da un medico di cui all'art.119 del Codice della Strada
Se il certificato medico non ha la foto, e la richiesta non è presentata dall’interessato, deve essere allegata una fotografia autenticata. Se è il diretto interessato a presentare la domanda, si procederà all'autenticazione della foto direttamente presso lo sportello

Per i cittadini extracomunitari:
permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità

Per i cittadini comunitari:
carta di soggiorno, richiesta ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n.54/02

Per patente rilasciata da Stato extracomunitario:
documento in bollo con la traduzione dei dati della patente estera. La conformità della traduzione al testo straniero deve essere certificata dalla rappresentanza in Italia dello Stato che ha rilasciato la patente. Questa certificazione deve essere convalidata dalla Prefettura 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER IL RICONOSCIMENTO

Autocertificazione in carta semplice in cui si dichiara la propria residenza anagrafica in Italia                  

Patente estera posseduta in visione (e relativa fotocopia fronte - retro) 

Se, secondo la normativa italiana, la patente da riconoscere è scaduta è necessario un certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 mesi, rilasciato da un medico di cui all'art.119 del Codice della Strada


Se il certificato medico non ha la foto, e la richiesta non è presentata dall’interessato, deve essere allegata una fotografia autenticata. Se è il diretto interessato a presentare la domanda, si procederà all'autenticazione della foto direttamente presso lo sportello 

Per i cittadini extracomunitari in possesso di patenti rilasciate da Stati dell’Unione Europea:
permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità

Per i cittadini comunitari:

carta di soggiorno, richiesta ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n.54/02

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