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CONVERSIONE
O RICONOSCIMENTO DELLA PATENTE ESTERA
I titolari
di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario)
possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali
è valida la loro patente purché non residenti in Italia da
più di un anno.
La
patente estera (extracomunitaria) deve essere accompagnata
dal permesso internazionale di guida (rilasciato dallo Stato
estero che ha emesso la patente) ovvero da una traduzione
ufficiale in lingua italiana.
Dopo
un anno dall'acquisizione della residenza in Italia i titolari
di patente di guida extracomunitaria non sono più abilitati
alla conduzione di veicoli sul territorio italiano.
E' possibile convertire la patente di guida extracomunitaria
in patente italiana se è stata rilasciata da uno degli Stati
riportati nel sottostante elenco.
I
titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione
Europea possono guidare sul territorio italiano veicoli per
i quali è valida la loro patente, senza obbligo di conversione
dopo un anno dall'acquisizione di residenza in Italia.
Per
le patenti rilasciate da Stati dell’Unione Europea è consigliabile
richiedere, in alternativa, la conversione oppure il riconoscimento
di validità (ad esempio per facilitare le procedure di rinnovo
o duplicato patente)
La
conversione consiste nel rilascio di una nuova patente
italiana corrispondente a quella estera.
Il
riconoscimento consiste nel rilascio di un tagliando da
applicare sulla patente estera.
Elenco
degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione
delle patenti (dati aggiornati a maggio 2009):
ALBANIA
(fino al 15/08/2014); ALGERIA; ARGENTINA; AUSTRIA; BELGIO;
BULGARIA; CIPRO; CROAZIA; DANIMARCA; EL SALVADOR (fino al
19/09/2014); ESTONIA; FILIPPINE; FINLANDIA; FRANCIA; GERMANIA;
GIAPPONE; GRAN BRETAGNA; GRECIA; IRLANDA; ISLANDA; LETTONIA;
LIBANO; LIECHTENSTEIN; LITUANIA; LUSSEMBURGO; MACEDONIA; MALTA;
MAROCCO; MOLDOVA; NORVEGIA; PAESI BASSI; POLONIA; PORTOGALLO;
PRINCIPATO DI MONACO; REPUBBLICA CECA; REPUBBLICA DI COREA;
REPUBBLICA SLOVACCA; ROMANIA; SAN MARINO; SLOVENIA; SPAGNA;
SVEZIA; SVIZZERA; TAIWAN; TUNISIA; TURCHIA; UNGHERIA; URUGUAY
(fino al 12/12/2014);
CONVERSIONE
PERMESSA SOLO AD ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI
Canada
(personale diplomatico e consolare)
Cile
(personale diplomatico e loro familiari)
Stati
Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
Zambia
(cittadini in missione governativa e loro familiari)
Documenti
necessari per la conversione:
Patente
estera posseduta in visione (e relativa fotocopia fronte -
retro)
2
foto recenti formato tessera, di cui una autenticata, su
fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica
Certificato
medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la
cui data non sia anteriore a 6 mesi, rilasciato da un medico
di cui all'art.119 del Codice della Strada
Se il certificato medico non ha la foto, e la richiesta non
è presentata dall’interessato, deve essere allegata una fotografia
autenticata. Se è il diretto interessato a presentare la domanda,
si procederà all'autenticazione della foto direttamente presso
lo sportello
Per
i cittadini extracomunitari:
permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità
Per
i cittadini comunitari:
carta di soggiorno, richiesta ai sensi dell'art.2 del D.P.R.
n.54/02
Per
patente rilasciata da Stato extracomunitario:
documento in bollo con la traduzione dei dati della patente
estera. La conformità della traduzione al testo straniero
deve essere certificata dalla rappresentanza in Italia dello
Stato che ha rilasciato la patente. Questa certificazione
deve essere convalidata dalla Prefettura
DOCUMENTI
NECESSARI PER IL RICONOSCIMENTO
Autocertificazione
in carta semplice in cui si dichiara la propria residenza
anagrafica in Italia
Patente
estera posseduta in visione (e relativa fotocopia fronte - retro)
Se,
secondo la normativa italiana, la patente da riconoscere è
scaduta è necessario un certificato medico in bollo (e relativa
fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore
a 6 mesi, rilasciato da un medico di cui all'art.119 del Codice
della Strada
Se il certificato medico non ha la foto, e la richiesta non
è presentata dall’interessato, deve essere allegata una fotografia
autenticata. Se è il diretto interessato a presentare la domanda,
si procederà all'autenticazione della foto direttamente presso
lo sportello
Per
i cittadini extracomunitari in possesso di patenti rilasciate
da Stati dell’Unione Europea:
permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di
validità
Per
i cittadini comunitari:
carta
di soggiorno, richiesta ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n.54/02 |