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CARTA
DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE - CQC
In
data 05.04.2007 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale
il d.m. del 7 febbraio 2007 per l'attuazione del Capo II del
decreto legislativo del 21 novembre 2005, n. 286, in materia
di CQC - carta di qualificazione del conducente. Ossia la
nuva patente professionale che sostituisce la patente C o
CE per il trasporto merci, e il KD per il trasporto persone.
Per chi è in possesso della patente C o CE e del KD
prima del 05.04.2007, la CQC si ottiene per semplice documentazione.
Per gli autisti che ne sono entrati in possesso dopo il 09.09.2009
sarà obbligatorio la frequentazione di un corso di
140 ore di cui 10 di guida e di un esame per il rilascio della
CQC
Possono
richiedere il rilascio della carta di qualificazione del conducente
per documentazione, e quindi sono esentati dall'obbligo di
frequentare i corsi di formazione iniziale e di sostenere
l'esame
a) residenti in Italia, già titolari, alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, del certificato
di abilitazione professionale di tipo KD;
b) residenti in Italia, già titolari, alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, della
patente di guida della categoria C ovvero C+E;
Per
quel che concerne il rilascio per documentazione, l'art. 2
del decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri
7 febbraio 2007, n. 371 stabilisce il seguente calendario
sulla base del quale i conducenti possono presentare domande
per ottenere il rilascio della CQC in esenzione dall'obbligo
di frequentare il corso e sostenere i relativi esami:
a)
conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C,
D, E, F dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del citato decreto;
b)
conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I,
J, K, L, M dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del
citato decreto;
c)
conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P,
Q, R dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del citato
decreto;
d)
conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U,
V, W, X, Y, Z, dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore
del citato decreto.
Un
conducente non può in alcun modo anticipare la richiesta
di rilascio della CQC ma può in ogni caso posticiparla,
fermo restando che, trascorsi tre anni dalla data di entrata
in vigore del suddetto decreto non sarà in alcun modo
possibile ottenere la CQC per documentazione.
I
conducenti che conseguono la patente di guida C + CE ovvero
il KD successivamente alla data di pubblicazione del decreto,
potranno condurre veicoli adibiti al trasporto di persone
fino al 9 settembre 2008, ovvero adibiti al trasporto di merci
fino al 9 settembre 2009.
Documentazione necessaria: (per autisti in possesso
della patente C o CE al 5.04.2007)
- Copia della patente
- Due foto tessera
Documentazione
necessaria: (per autisti in possesso del KD al 5.04.2007)
- oltre alla carta di qualificazione si ottiene anche il declassamento
da KD a KB
- Copia della patente
- Copia del KD
- Due foto tessera
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